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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 64 del 14 maggio 2002

Art. 13
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all'art. 3, è approvato come integrazione del Programma triennale per le Attività Produttive previsto dall'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999.
2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di cui al comma 3 dell'art. 6 è costituito dall'accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2001 fra l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Parma, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la società ERVET s.p.a., aperto alla sottoscrizione delle altre Università.

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