Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 12
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico di cui all'art. 10, nonché dalle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla società di cui all'art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, e per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attività ad essa affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.

Espandi Indice