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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Art. 3

(modificati commi 1 e 2 da art. 21 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le Attività Produttive di cui all' art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 in coerenza con quanto previsto dalla strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente.
2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dall’Assemblea legislativa approva un Programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione, nonché i soggetti ammissibili di cui all'articolo 8.

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