LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 8
Soggetti ammissibili
1.
Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
a)
imprese che esercitano l'attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma primo dell'art. 2195 c.c., nonché imprese artigiane di produzione di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b)
centri di ricerca dotati di personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alla lettera a);
c)
consorzi e società consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o più delle lettere precedenti;
d)
società di servizi alle imprese, studi o società professionali aventi come finalità la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
e)
Università ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
f)
consorzi e società consortili costituiti da Università ed enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
g)
fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in società finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico.
2.
I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.