Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Finalità della legge
1.
La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'
art. 117, comma terzo della Costituzione ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'
art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
e dell'
art. 60 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 promuove
e può realizzare, anche direttamente, interventi finalizzati:
a)
allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
b)
al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese, in attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
c)
allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica
, per l’attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione del vigente Regolamento (UE) recante disposizioni comuni sui fondi dell'Unione europea.
3.
Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.
Definizioni
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
ricerca fondamentale, l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche;
b)
ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come "ricerca industriale", la ricerca pianificata, applicazioni sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilità ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;
c)
attività di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attività non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
d)
innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonché nella connessa qualificazione dei lavoratori;
e)
trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;
f)
laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;
g)
centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.
g bis)
Clust-ER è una comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze, strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna.