LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 6
Sviluppo di rete
1.
Le azioni volte alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione"; la Giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti di tali Laboratori o Centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.
2.
Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo sviluppo precompetitivo, nonché per il trasferimento o la diffusione di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
3.
Dette azioni prevedono altresì la promozione, tramite un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le Università e gli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
a)
la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b)
la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti di cui al comma 3 da parte delle imprese;
c)
la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;
d)
la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;
e)
lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
f)
lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in forma singola o associata, nonché associazioni di imprese.