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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITÀ DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 14 maggio 2002

Art. 1
Finalità iniziale
1. La Regione promuove lo sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale e delle attività aeronautiche che si svolgono nel territorio regionale.
2. La Regione sostiene:
a) lo sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, degli eliporti e delle aviosuperfici, con particolare riguardo a quelli inerenti il possesso dei requisiti minimi di sicurezza riferiti agli standard ed alle leggi vigenti di settore nonché alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
b) lo sviluppo della cultura aeronautica e delle correlate attività di carattere didattico e formativo;
c) lo sviluppo del turismo, della cultura e delle attività sportive aeronautiche;
d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attività di protezione civile, monitoraggio ambientale ed in quelle di carattere solidaristico ed umanitario;
e) l'uso degli aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui all'art. 5.

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