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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITÀ DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 14 maggio 2002

Art. 3
Modalità di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le Province ed i Comuni interessati per la parte di loro competenza, un programma annuale, nell'ambito delle risorse assegnate, a sostegno degli obiettivi degli articoli 1 e 2.
2. In attuazione del comma 1 la Giunta regionale stabilisce le priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande. Tra i diversi criteri ed i requisiti indicati è comunque compresa la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.
3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani di attività non possono superare il 70% delle spese sostenute e sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. Previa presentazione di idonea garanzia può essere concesso un acconto non superiore al 25% dell'importo.
4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di cui all'art. 2, devono riguardare le seguenti attività
a) la diffusione della cultura aeronautica, lo studio dei problemi e delle potenzialità ad essa relativi, la promozione della formazione aeronautica dei giovani;
b) lo sviluppo dell'attività aeronautica nella massima sicurezza;
c) la programmazione e realizzazione di attività didattico formative e scuole di formazione post diploma, nei settori aeronautici, del monitoraggio ambientale e della protezione civile;
d) la programmazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni aeronautiche sportive e dimostrative;
e) attività di solidarietà da espletarsi con il mezzo aereo.

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