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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITÀ DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 14 maggio 2002

Art. 4
Convenzioni per le attività di protezione civile
1. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile" può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli Aero Club e con le altre Associazioni similari di cui all'art. 2 al fine di assicurare la disponibilità della flotta aerea, delle attrezzature e del personale specializzato a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile. Le convenzioni possono essere stipulate con gli Aero Club e con le altre Associazioni similari di cui all'art. 2 che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività ed agli interventi da realizzare.
2. Le convenzioni devono prevedere:
a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché norme assicurative;
c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria dei soggetti interessati;
d) modalità di verifica dei risultati degli interventi attuati.
3. La stipulazione della convenzione è oggetto di apposita e separata valutazione nella determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.

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