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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITÀ DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 14 maggio 2002

Art. 6
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;
b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli Aero Club e le altre Associazioni similari.
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al Consiglio regionale.

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