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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 8

INTERVENTI A SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'AEROPORTUALITÀ DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 14 maggio 2002

INDICE

Art. 1 - Finalità iniziale
Art. 2 - Contributi alle attività degli Aero Club e delle Associazioni similari
Art. 3 - Modalità di concessione dei contributi
Art. 4 - Convenzioni per le attività di protezione civile
Art. 5 - Iniziative a sostegno della formazione in materia di trasporto aereo commerciale e delle attività aeronautiche professionali
Art. 6 - Clausola valutativa
Art. 7 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità iniziale
1. La Regione promuove lo sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale e delle attività aeronautiche che si svolgono nel territorio regionale.
2. La Regione sostiene:
a) lo sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, degli eliporti e delle aviosuperfici, con particolare riguardo a quelli inerenti il possesso dei requisiti minimi di sicurezza riferiti agli standard ed alle leggi vigenti di settore nonché alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente;
b) lo sviluppo della cultura aeronautica e delle correlate attività di carattere didattico e formativo;
c) lo sviluppo del turismo, della cultura e delle attività sportive aeronautiche;
d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attività di protezione civile, monitoraggio ambientale ed in quelle di carattere solidaristico ed umanitario;
e) l'uso degli aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui all'art. 5.
Art. 2
Contributi alle attività degli Aero Club e delle Associazioni similari
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene e promuove lo sviluppo degli aeroclub regionali affiliati all'"Aero Club d'Italia", e quello delle altre associazioni che gestiscono aeroporti minori o altri impianti, di cui all'art. 1, che svolgano, senza fini di lucro, attività di protezione civile, didattica e formativa, sportiva, aeromodellistica e turistica nel campo del volo a motore, a vela, con ultraleggeri, e del paracadutismo sportivo.
Art. 3
Modalità di concessione dei contributi
1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le Province ed i Comuni interessati per la parte di loro competenza, un programma annuale, nell'ambito delle risorse assegnate, a sostegno degli obiettivi degli articoli 1 e 2.
2. In attuazione del comma 1 la Giunta regionale stabilisce le priorità di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande. Tra i diversi criteri ed i requisiti indicati è comunque compresa la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento acustico.
3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani di attività non possono superare il 70% delle spese sostenute e sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. Previa presentazione di idonea garanzia può essere concesso un acconto non superiore al 25% dell'importo.
4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di cui all'art. 2, devono riguardare le seguenti attività
a) la diffusione della cultura aeronautica, lo studio dei problemi e delle potenzialità ad essa relativi, la promozione della formazione aeronautica dei giovani;
b) lo sviluppo dell'attività aeronautica nella massima sicurezza;
c) la programmazione e realizzazione di attività didattico formative e scuole di formazione post diploma, nei settori aeronautici, del monitoraggio ambientale e della protezione civile;
d) la programmazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni aeronautiche sportive e dimostrative;
e) attività di solidarietà da espletarsi con il mezzo aereo.
Art. 4
Convenzioni per le attività di protezione civile
1. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile" può autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli Aero Club e con le altre Associazioni similari di cui all'art. 2 al fine di assicurare la disponibilità della flotta aerea, delle attrezzature e del personale specializzato a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile. Le convenzioni possono essere stipulate con gli Aero Club e con le altre Associazioni similari di cui all'art. 2 che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività ed agli interventi da realizzare.
2. Le convenzioni devono prevedere:
a) attività oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo;
b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché norme assicurative;
c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria dei soggetti interessati;
d) modalità di verifica dei risultati degli interventi attuati.
3. La stipulazione della convenzione è oggetto di apposita e separata valutazione nella determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.
Art. 5
Iniziative a sostegno della formazione in materia di trasporto aereo commerciale e delle attività aeronautiche professionali
1. La regione Emilia-Romagna, in considerazione del costo delle licenze aeronautiche professionali, incentiva l'avviamento dei giovani ed il loro sbocco professionale secondo le seguenti modalità
a) monitoraggio della domanda e dell'offerta di professionalità inerenti il trasporto aereo commerciale;
b) incentivi ai corsi di formazione per il conseguimento di licenze aeronautiche professionali di importo non superiore al 30% del costo di ogni singola licenza e per un numero di licenze non superiore al fabbisogno riscontrato ai sensi del punto precedente;
c) incentivi a gruppi omogenei di almeno otto imprese con sede legale in Emilia-Romagna che, acquisendo il possesso a qualsiasi titolo di uno o più velivoli idonei, ed avviando e qualificando servizi di aerotaxi o di altri servizi implicanti l'uso di velivoli nell'ambito dell'aeroportualità regionale incrementino l'occupazione del settore secondo gli obiettivi di cui al punto b). Con successivo atto generale della Giunta verranno definiti i criteri di erogazione dei contributi. I benefici di cui sopra si applicano compatibilmente con la normativa comunitaria vigente.
Art. 6
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:
a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attività finanziate;
b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli Aero Club e le altre Associazioni similari.
2. La Giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o società di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attività di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presentate al Consiglio regionale.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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