LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica e che persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.