LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito comma 2 da art. 18 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Contributi
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti speciali, può concedere alla Fondazione contributi una tantum, il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza, una relazione artistica ed un programma d'attività, corredato del relativo piano finanziario.
4. Al fine di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, il contributo di cui al comma 1 viene erogato in un'unica soluzione.
5. La Fondazione è tenuta a trasmettere alla Regione, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione illustrativa che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.