LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 10
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Norme transitorie
1. I beni mobili ed immobili, nonché i beni immateriali di proprietà dell'Associazione "Centro Regionale della Danza" sono trasferiti al fondo di dotazione della "Fondazione Nazionale della Danza".