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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 3 giugno 2002

Art. 8
Ricorso gerarchico
1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonchè all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.

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