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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 7 bis.

(aggiunto articolo da art. 30 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.
1.
2.
4 bis.

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