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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione Sito esterno, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno e successive modificazioni.
2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno;
b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
e) accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità;
f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.
3. L'attività della Regione Emilia-Romagna è, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche.
4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.
5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonché le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

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