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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 9 ter
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:
a) le attività svolte;
b) le concessioni adottate;
c) le attività di consultazione e confronto;
d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.
2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

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