LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 10
(comma 4 bis prima aggiunto da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6, poi sostituito da art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 8)
Norme transitorie
1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui agli artt. 7 e 9, è disciplinato dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, in attuazione del vigente piano regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2, approvano il piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalità di cui al previgente art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.
3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte dei Comuni, dei Piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione poste in istruttoria. A tal fine la Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dall'approvazione delle direttive, una deliberazione contenente le modalità del suddetto trasferimento. In esecuzione di detta deliberazione il Presidente della Giunta regionale adotta appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle funzioni.
4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.
4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.
5. Fino all'adozione delle direttive vincolanti l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3, alle concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative si applicano le seguenti disposizioni:
a) non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative;
b) non si considerano nuove concessioni tutte le forme di subingresso nel godimento della concessione;
c) non si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area in concessione sono segnalate all'autorità competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
d) possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti:
1) la realizzazione di interventi conformi agli strumenti urbanistici e al Piano dell'arenile vigente;
2) richieste presentate da soggetti già titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione di nuove aree ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
e) ai fini della salvaguardia delle aree, sulle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, non possono essere rilasciate concessioni che riducano il fronte a mare di dette aree al di sotto del 20 per cento dell'estensione del litorale comunale destinato a stabilimenti balneari. Qualora detta percentuale sia già stata superata non possono comunque essere rilasciate concessioni. È comunque fatta salva la possibilità di concessione di cui al punto 2 della lettera d).
6. Fino all'attuazione dell'art. 5 comma 3, le funzioni del comitato consultivo sono esercitate da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura o da un suo delegato, e composto: dai rappresentanti regionali delle associazioni dei pescatori e degli armatori, dai rappresentanti delle associazioni del commercio ittico più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) dell'Emilia-Romagna, dai responsabili dei Centri di Ricerca marina di Cesenatico, dell'Università di Ferrara e dell'Università di Bologna, dai componenti il Comitato tecnico di cui all'art. 5 della L.R. 3/79, dai comandanti della Direzione Marittima di Ravenna e delle Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini e dai Responsabili dei Servizi veterinario, porti e commercio della Regione Emilia-Romagna, dagli Assessori competenti in materia di pesca marittima ed acquacoltura delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dagli Assessori con delega in materia di pesca marittima e maricoltura dei Comuni costieri di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.