LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE
Art. 3
(modificata lett. c) comma 3 da art. 78 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, sostituito intero articolo da art. 2 L.R. 29 dicembre 2015 n. 25, modificato comma 2 da art. 72 L.R. 21 dicembre 2017 n. 24, sostituito comma 6 da art. 20 L.R. 30 luglio 2019 n. 13, inserito comma 2 bis da art. 7 L.R. 28 luglio 2026, n. 9)
Funzioni dei Comuni
1.
La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
2.
I Comuni approvano, con le procedure di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile, avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica. Le previsioni del piano dell'arenile si attuano con intervento diretto.
2 bis.
Nei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti definiscano perimetro e strategie per il Piano dell’arenile, i Comuni possono approvare il Piano e le relative varianti con la procedura prevista per l’approvazione del regolamento edilizio di cui all’
articolo 2 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), fatti salvi i requisiti previsti dalle direttive regionali di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge. Con analoga procedura possono essere approvate anche varianti al Piano dell’arenile approvato con la procedura di cui al comma 2.
3.
Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a)
rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b)
pulizia degli arenili;
c)
rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;
d)
rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;
e)
rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4.
I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.
5.
Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.
6.
Il Comune che si è riservato l'area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento.
