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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 5

(modificato comma 4 da art. 36 L.R. 24 marzo 2004 n. 6), poi abrogata lett. d) comma 4 da art. 3 L.R. 29 dicembre 2015 n. 25)

Organismi di concertazione e di consultazione
1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali costiere. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato.
2. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con gli altri soggetti interessati alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto dalle categorie economiche, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato.
3. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con le istituzioni, gli enti locali e le associazioni della pesca e dell'acquacoltura interessate alle direttive di cui all'art. 2, comma 3 ed ai provvedimenti regionali previsti dalla presente legge attraverso i comitati composti da rappresentanti di detti Enti ed Associazioni istituiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione svolge, direttamente ovvero mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:
a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;
c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;
d) abrogata.

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