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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 9

(aggiunto comma 4 bis da art. 2 L.R. 23 luglio 2009 n. 8)

Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni.
2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonché al controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative ed i relativi interessi.
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.
4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

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