LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12
INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002
Art. 12
Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art. 19 del D.L.18 gennaio 1993, n. 8
, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68
, nonchè per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un "programma-Paese" .


2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle amministrazioni provinciali.