Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 13
Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le tematiche oggetto della presente legge.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e dagli enti locali dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione delle iniziative in atto.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

Espandi Indice