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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 2
Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale
1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.
3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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