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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale
Art. 3 - Obiettivi dell'azione regionale
Art. 4 - Soggetti della cooperazione internazionale
Art. 5 - Ambiti di intervento
Art. 6 - Iniziative di cooperazione internazionale
Art. 7 - Interventi di emergenza
Art. 8 - Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità
Art. 9 - Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale
Art. 10 - Programmazione degli interventi
Art. 11 - Organismo gestionale
Art. 12 - Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata
Art. 13 - Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati
Art. 14 - Norme finanziarie
Art. 15 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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