LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 13
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 22 MAGGIO 1996, N. 16 "RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7"
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 4, 6, 7 e 9 della L.R. 22 maggio 1996 n. 16)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 25 giugno 2002
INDICE
Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
Art. 2 - Modifica all'articolo 6 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
Art. 3 - Modifica all'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
Art. 4 - Modifica all'articolo 9 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 4 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, è sostituita dalla seguente:
Art. 2
Modifica all'articolo 6 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1.
All'articolo 6 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1 bis. Il direttore tecnico può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43. " .
Art. 3
Modifica all'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, le parole
" di cui al D.M. 7 febbraio 1984 e successive modificazioni "
sono sostituite dalle seguenti " come determinato ai fini delle imposte sui redditi " .
Art. 4
Modifica all'articolo 9 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16
1.
All'articolo 9 della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.