LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14
NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
(Legge abrogata da Allegato 1 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 )
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge: