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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 1
Finalità ini
1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia- Romagna è consentito nel corso delle stagioni venatorie 2002- 2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE e successive modifiche secondo le disposizioni della presente legge.

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