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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle specie Storno (Sturnus vulgaris), Passero (Passer italiae) e Passera mattugia (Passer montanus);
c) da parte dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna, o che vi abbiano accesso per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria ai sensi dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi, o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni e di dieci e cento capi complessivi di passeri;
e) dall'1 settembre al 31 gennaio, nelle giornate, negli orari e nelle forme consentiti per l'esercizio venatorio.

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