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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 3
Controlli
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrè essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione della presente legge per i competenti organi statali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nonchè ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.

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