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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 5
Disposizioni finali
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il Piccione di città, Columba livia) le Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994.
2.
L'art. 18 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità, determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. " .
3.
Il comma 3 dellart. 64 della L.R. n. 8 del 1994 è abrogato.
4.
Il comma 1 dellart. 5 della L.R. n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico- venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio- economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo- pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo- pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8. " .
5.
Il comma 1 bis dellart. 5 della L.R. n. 8 del 1994 è soppresso.
6.

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