LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 " DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA "
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, può sospendere il prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie.