LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 15
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÁ VENATORIA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2 bis
(articolo aggiunto da art. 1 L.R. 20 settembre 2002 n. 22)
Richiami
1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2.