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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2002 CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 133 del 20 settembre 2002

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Concessione di contributi di cui all'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 settembre 2002 VASCO ERRANI

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