LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23
DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2002 CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 133 del 20 settembre 2002
INDICE
Art. 1 - Concessione di contributi di cui all'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
Art. 2 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Concessione di contributi di cui all'art. 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64 della L.R. n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 20 settembre 2002 VASCO ERRANI