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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 15 luglio 2002

Art. 6
Programma attuativo
1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo.
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale.
3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della presente legge.
4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare:
a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca;
b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.
5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonchè i casi e le modalità di revoca degli stessi.
6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

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