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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 15 luglio 2002

Art. 7
Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del Comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione può proporre ai proprietari di edifici di interesse storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, può prevedere particolari forme di pubblicità della sponsorizzazione dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo regionale è subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari delle previsioni della convenzione.

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