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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 15 luglio 2002

Art. 9
Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico
1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.
2. Parimenti il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi:
a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.
3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove richiesta, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari.
4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3.

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