LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
Art. 1
(integrato comma 1 da art. 45 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)
Finalità della legge
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La presente legge individua le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le modalità di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.