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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

L.R. 1 agosto 2019 n. 17

Art. 11
Contributi regionali
1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere incongrue e la previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 10, in data antecedente all'emanazione del bando attuativo del programma regionale.
2. I Comuni provvedono a presentare alla Giunta regionale copia dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilità predisposto ai sensi dell'art. 5, ovvero da copia del POC o del piano particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai commi 5 e 9 dell'art. 10.
3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino ovvero l'indennità di esproprio e le spese delle procedure espropriative;
b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le spese di progettazione.
4. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuta conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.

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