Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

L.R. 1 agosto 2019 n. 17

Art. 3
Programma regionale
1. Al fine di conseguire le finalità indicate all'art. 1, il Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito denominato programma regionale.
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione. Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli Enti Locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità.
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in particolare:
a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla presente legge;
b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero di abitanti;
c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;
d) a definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.
4. La proposta del programma regionale è predisposta dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale".
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, la Regione può concludere accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali e con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le attività dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nella delibera di approvazione del programma.
7. Il programma regionale può prevedere la facoltà per i Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.
8. Il programma regionale può stabilire l'accantonamento di risorse per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2, nonché degli interventi promossi dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi contributi.

Espandi Indice