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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

L.R. 1 agosto 2019 n. 17

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, recante "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" , che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6 del 1989 Sito esterno.
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 14
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12, la legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 è abrogata.

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