LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, recante "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" , che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6 del 1989 .
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.