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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 dell' 1 agosto 2002

Art. 4
Sicurezza sulle piste e sugli impianti
1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 " Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari " e alla L.R. n. 1 del 1995.
2. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre Associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito Regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

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