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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 10 bis
Attrattività turistica
1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.

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