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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle Unità previsionali di base che saranno dotate delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall' art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

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