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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

Art. 10
Misura dei contributi
1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:
- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile;
- per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.

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