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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 10

(aggiunta lett. c bis) comma 1 da art. 40 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21)

Misura dei contributi
1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:
- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile;
- per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile.
c bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.
2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.

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