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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle Unità previsionali di base che saranno dotate delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall' art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

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